IUC – Imposta Unica Comunale (IMU-TASI-TARI)

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore in tutti i comuni italiani l’Imposta Unica Comunale (IUC) disciplinata dai commi 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014).

La IUC si compone:
– dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
– di una componente riferita ai servizi, che si articola a sua volta in due diversi tributi:
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Ai sensi dell’art. 1, comma 682, della L. 147/2013, il comune adotta, in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 52 del D.lgs 446/97, i regolamenti dell’imposta unica comunale (IUC) contenenti la disciplina dei tre differenti prelievi tributari: l’imposta municipale propria (IMU), alla quale continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina (comma 703), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI).
Detti regolamenti comunali, alla luce delle modifiche normative introdotte in materia di IMU, TASI e TARI negli anni 2014 e 2015, nonché, da ultimo, nell’anno 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n.208 – Legge di stabilità 2016), sono in fase di aggiornamento, e pertanto vanno armonizzati con le predette disposizioni di legge.

Nella home-page è disponibile il link per il calcolo IMU e TASI (in basso a sinistra link “Anutel-Calcolo IUC 2016 – Comune di Bellante”)

I.M.U. (Imposta Municipale Propria)

Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 per le quali resta applicabile la detrazione di €. 200,00 previste per le abitazioni principali.
L’imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative   pertinenze dei soci assegnatari;

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

A partire dall’anno 2015 e’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

NOVITA’ 2016
Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10, legge 28.12.2015, n. 208).
E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
Il MEF ha pubblicato la Risoluzione N. 1/DF del 17 febbraio 2016, in cui chiarisce i requisiti, i dettagli e l’applicazione del Comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile.
http://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/Ris_1DF_17122016_comodato_gratuito_2016_1455798849.pdf
Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Bellante).
Dal 2016 sono esenti dall’IMU i terreni agricoli nei comuni (qual è quello di Bellante) presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
Riduzione IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53).
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%).
Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”).

Per l’anno 2016, l’IMU è corrisposta come segue:

• PRIMA RATA (acconto): entro il 16 giugno, per un importo pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote vigenti l’anno precedente;
• SECONDA RATA (conguaglio e saldo): entro il 16 dicembre, a titolo di saldo/conguaglio, sulla base delle aliquote definitive stabilite dal Comune per l’anno d’imposta 2016.

E’ possibile effettuare il versamento mediante MODELLO F24. Il codice identificativo del Comune di Bellante da indicare è A746.
I codici tributo F24 riservati all’IMU sono:
• 3912 – IMU – Abitazione principale solo categ. A/1, A/8, A/9 e pertinenze;
• 3918 – IMU – Altri fabbricati*;
• 3916 – IMU – Aree fabbricabili;
• 3930 – IMU – Immobili appartenenti al gruppo catastale D – Quota Comune (corrispondente al differenziale del 2 per mille, ovvero alla differenza tra l’aliquota standard del 7,6 per mille e l’aliquota comunale del 9,6 per mille;
• 3925 – IMU – Immobili appartenenti al gruppo catastale D – Quota Stato (da corrispondere sull’aliquota standard del 7,6 per mille).

* comprese le abitazioni (escluse quelle di cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze concesse in
comodato (ai sensi dell’art. 13, D. L. n. 201/2011, comma 3, lett. 0a)

DICHIARAZIONE IMU
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale del 30/10/2012. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 26 giugno 2014, di approvazione del modello di dichiarazione dell’IMU e della TASI per gli enti non commerciali con le relative istruzioni, da presentare esclusivamente per via telematica con le modalità previste nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (per approfondimenti è possibile accedere al sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) al seguente indirizzo internet: http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imu-tasi-enc/).
La dichiarazione relativa agli anni d’imposta 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014, prorogato al 30 novembre 2014.
Dall’anno d’imposta 2014, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione d’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La dichiarazione riguarda gli immobili per i quali è prevista l’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs n. 504 del 1992 (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, oltre a quelle di ricerca scientifica a partire dal 2014).
La dichiarazione tratta anche i casi di imponibilità parziale degli immobili in questione, secondo quanto previsto dal dl 1/2012, art.91-bis.

Per approfondimenti sull’IMU è possibile anche accedere al sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) al seguente indirizzo internet:
http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/iuc-imposta-unica-comunale-imu-tari-tasi-00001/imu-imposta-municipale-propria/disciplina-del-tributo/

Regolamento IMU

Aliquote IMU 2016

Aliquote IMU 2015

Aliquote IMU 2014

T. A. S. I. (tributo servizi indivisibili)

La Tasi è la componente dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), istituita dalla Legge di stabilità 2014, concernente il tributo per i Servizi Indivisibili. Tale tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi comunali indivisibili (rivolti all’intera collettività) erogati dal Comune:
a) Servizio di polizia locale;
b) Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
c) Servizio di illuminazione pubblica;
d) Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde pubblico e servizi connessi;
L’importo del tributo introitato dal Comune verrà detratto dai trasferimenti dello Stato.
La Tasi è dovuta da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. La novità di tale tributo è che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della Tasi nella misura stabilita nel regolamento comunale del 10% (dieci percento), mentre il titolare del diritto reale sull’immobile sarà tenuto al versamento della restante quota del tributo pari al 90% (novanta percento). In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

NOVITA’ 2016
Esenzione TASI sull’abitazione principale per i proprietari e sulla quota a carico degli occupanti/inquilini, quando l’immobile in locazione è adibito ad abitazione principale.
Con il comma 14 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) è stata introdotta l’esenzione dal pagamento della TASI per gli immobili destinati ad abitazione principale (tranne le categorie A/1-A/8-A/9) e alle relative pertinenze, nella misura massima di una unità immobiliare appartenente alle categorie C/2-C/6-C/7. Tale esenzione è prevista anche per la quota (10%) spettante al detentore (inquilino/comodatario), se utilizza tale immobile come propria abitazione principale.
Riduzione TASI per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10, legge 28.12.2015, n. 208).
Con il comma 10 della L. 208/2015 è stata introdotta, anche per la TASI, la riduzione per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10, legge 28.12.2015, n. 208), con l’agevolazione che dimezza la base imponibile, nel rispetto di tutti i requisiti di legge (vedi info sulla sez. IMU).
Riduzione TASI per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53).
Con i commi 53-54 della L. 208/2015 è stata prevista una riduzione del 25% per gli immobili dati in locazione a canone agevolato.

Si evidenzia inoltre che a partire dal 2016 l’immobile “ex casa coniugale”, assegnata dal giudice della separazione, viene assimilata a tutti gli effetti all’abitazione principale così come definita ai fini IMU dal comma 2, art. 13 del D.L. 201/2011. Fino al 31/12/2015 tale assimilazione non operava e quindi l’imposta era dovuta da ciascuno dei soggetti passivi in base alla propria quota di possesso.

Per l’anno 2016, la TASI è corrisposta in autoliquidazione, alle seguenti scadenze:

PRIMA RATA (in acconto): entro il 16 giugno 2016;
SECONDA RATA (a saldo): entro il 16 dicembre 2016.

E’ possibile effettuare il versamento mediante MODELLO F24.
Il codice identificativo del Comune di Bellante da indicare è A746.
I codici tributo F24 riservati alla TASI sono:
• “3958” – TASI – Abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
• “3959” – TASI – Fabbricati rurali ad uso strumentale;
• “3960” – TASI – Aree fabbricabili;
• “3961” – TASI – Altri fabbricati;
• “3962” – TASI – Interessi;
• “3963” – TASI – Sanzioni.
Per poter consultare i nuovi codici tributo per il versamento della TASI con il modello F24EP, o le risoluzioni emanate dall’Agenzia delle entrate, è possibile accedere a sito istituzionale dell’Ente, dell’Agenzia delle Entrate o su riscotel.it

DICHIARAZIONE TASI
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con Circolare n. 2/DF del 03/06/2015 ha chiarito che, come già affermato nella Risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015, “non è necessaria l’approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per la dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU), approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012”.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 26 giugno 2014, di approvazione del modello di dichiarazione dell’IMU e della TASI per gli enti non commerciali con le relative istruzioni, da presentare esclusivamente per via telematica con le modalità previste nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La dichiarazione relativa agli anni d’imposta 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014, prorogato al 30 novembre 2014.
Dall’anno d’imposta 2014, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione d’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La dichiarazione riguarda gli immobili per i quali è prevista l’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs n. 504 del 1992 (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, oltre a quelle di ricerca scientifica a partire dal 2014).
La dichiarazione tratta anche i casi di imponibilità parziale degli immobili in questione, secondo quanto previsto dal dl 1/2012, art.91-bis.

Regolamento TASI

Aliquote TASI 2016

Aliquote TASI 2015

Aliquote TASI 2014

 

TARI (tassa sui rifiuti)

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2014 è stato approvato il Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) – componente Tassa sui Rifiuti (TARI).
Con nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, resa in data 24 marzo 2014 con Prot. n. 5648, è stato confermato che ai Comuni è attribuita la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, nonché di prevedere il versamento di acconti sulla base delle tariffe e degli importi versati nell’annualità precedente, con l’unico limite del rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14/03/2016 il Comune di Bellante ha stabilito che, nelle more dell’adozione della delibera di approvazione del Piano Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 e di determinazione delle tariffe, venga previsto il versamento di acconti a titolo di TARI 2016, calcolati sugli importi versati nell’annualità precedente, rimandando, all’atto dell’approvazione del bilancio e delle relative tariffe TARI, la definizione delle scadenze delle ulteriori rate da versare dai contribuenti a conguaglio sulla base delle tariffe approvate per l’anno 2016 e sulla base dell’occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente.
In particolare, il Consiglio Comunale ha stabilito:
1) che le rate dovute in acconto dovranno essere riscosse nei seguenti termini:
– 16 maggio 2016: riscossione del 25 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI per l’anno 2015;
– 16 luglio 2016: riscossione del 25 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI per l’anno 2015;
– 16 settembre 2016: riscossione del 25 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI per l’anno 2015,
con facoltà del contribuente di pagare l’intero importo dell’acconto dovuto, in unica soluzione, alla scadenza del 16 maggio 2016;
2) che l’acconto da versare da parte dei contribuenti dovrà comunque ritenersi dovuto a titolo di TARI per l’anno 2016 e non dovrà riportare l’indicazione delle tariffe applicate, ma esclusivamente la quantificazione della somma richiesta a titolo di acconto;
3) che il versamento potrà non essere effettuato dai contribuenti che abbiano provveduto a cessare/modificare l’occupazione rispetto al 2015 e che pertanto ritengano di non essere tenuti al pagamento della somma richiesta, al fine di evitare di dover procedere a rimborsi.

Qualora dovesse verificarsi un ritardo nel recapito degli avvisi di pagamento dell’acconto TARI 2016, si informa che il pagamento della prima rata di acconto (in scadenza il 16/05/2016) potrà essere fatto, senza l’applicazione di alcuna sanzione, entro il termine di giorni 5 (cinque) dal ricevimento del relativo plico.

DICHIARAZIONE TARI
I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verifica il fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui sopra.
Ulteriori informazioni sugli obblighi dichiarativi sono contenuti nell’art. 26 del vigente regolamento comunale IUC componente tassa sui rifiuti TARI.

Regolamento TARI

Tariffe Tari 2016

Piano Economico Fianziario (PEF) 2016

Tariffe TARI 2015

Piano Economico Finanziario (PEF) 2015

Tariffe TARI 2014

Piano Economico Finanziario (PEF) 2014