IUC – Imposta Unica Comunale (IMU-TASI-TARI)
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore in tutti i comuni italiani l’Imposta Unica Comunale (IUC) disciplinata dai commi 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014).

La IUC si compone:
– dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
– di una componente riferita ai servizi, che si articola a sua volta in due diversi tributi:
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Ai sensi dell’art. 1, comma 682, della L. 147/2013, il comune adotta, in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 52 del D.lgs 446/97, i regolamenti dell’imposta unica comunale (IUC) contenenti la disciplina dei tre differenti prelievi tributari: l’imposta municipale propria (IMU), alla quale continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina (comma 703), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI).
Detti regolamenti comunali, alla luce delle modifiche normative introdotte in materia di IMU, TASI e TARI negli anni 2014 e 2015, nonché, da ultimo, nell’anno 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n.208 – Legge di stabilità 2016), sono in fase di aggiornamento, e pertanto vanno armonizzati con le predette disposizioni di legge.

Nella home-page è disponibile il link per il calcolo IMU e TASI (in basso a sinistra link “Anutel-Calcolo IUC 2017 – Comune di Bellante”)

Novità Imu-Tasi per l’anno d’imposta 2017

Con la legge di Bilancio 2017 non sono state introdotte novità in materia IMU-TASI. L’art. 1, c. 42, L. 232/2016 ha infatti solamente confermato la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni comunali di incremento dei tributi anche per l’anno d’imposta in corso e la maggiorazione della TASI prevista dai Comuni nel 2016, previa deliberazione del consiglio comunale.
Resta in vigore tutto quanto precedentemente stabilito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Per maggiori informazioni si veda quanto riportato nell’anno 2016 al seguente link “IUC 2016”

TARI (tassa sui rifiuti)

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2014 è stato approvato il Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) – componente Tassa sui Rifiuti (TARI).
Con nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, resa in data 24 marzo 2014 con Prot. n. 5648, è stato confermato che ai Comuni è attribuita la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, nonché di prevedere il versamento di acconti sulla base delle tariffe e degli importi versati nell’annualità precedente, con l’unico limite del rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2016 il Comune di Bellante ha modificato il Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) – componente Tassa sui Rifiuti (TARI), con particolare riferimento all’articolo 25, commi 3 e 4, come segue:

ART. 25
RISCOSSIONE

3. Il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI deve essere effettuato in numero 3 rate a titolo di acconto, calcolate sulla base dell’importo dovuto dai contribuenti a titolo di TARI per l’anno precedente, ognuna pari al 20% e aventi scadenze 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno di ciascun anno, con facoltà del contribuente di versare l’acconto in unica soluzione entro il 28 febbraio di ciascun anno, ed in numero due rate a titolo di saldo, calcolate a conguaglio sulla base dell’importo effettivamente dovuto dal contribuente a seguito dell’applicazione delle tariffe approvate per l’anno di riferimento e dell’occupazione effettivamente posta in essere, ognuna di pari importo e aventi scadenze 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, con facoltà del contribuente di versare il saldo in unica soluzione entro il 30 settembre di ciascun anno.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
Pertanto, gli importi dovuti a titolo di TARI per l’anno 2017 dovranno essere effettuati come segue:
1) numero 3 rate a titolo di acconto, calcolate sulla base dell’importo dovuto dai contribuenti a titolo di TARI per l’anno 2016, ognuna pari al 20% e aventi scadenze 28 febbraio 2017, 30 aprile 2017 e 30 giugno 2017, con facoltà del contribuente di versare l’acconto in unica soluzione entro il 28 febbraio 2017;
2) numero due rate a titolo di saldo, calcolate a conguaglio sulla base dell’importo effettivamente dovuto dal contribuente a seguito dell’applicazione delle tariffe approvate per l’anno 2017 e dell’occupazione effettivamente posta in essere, ognuna di pari importo e aventi scadenze 30 settembre 2017 e 30 novembre 2017, con facoltà del contribuente di versare il saldo in unica soluzione entro il 30 settembre 2017.
Qualora dovesse verificarsi un ritardo nel recapito degli avvisi di pagamento dell’acconto TARI 2017, si informa che il pagamento della prima rata di acconto (in scadenza il 28/02/2017) potrà essere fatto, senza l’applicazione di alcuna sanzione, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento del relativo plico.

DICHIARAZIONE TARI
I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verifica il fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui sopra.
Ulteriori informazioni sugli obblighi dichiarativi sono contenuti nell’art. 26 del vigente regolamento comunale IUC componente tassa sui rifiuti TARI.

APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017.

Regolamento TARI (in vigore dal 01/01/2017)

Regolamento TARI (in vigore fino al 31/12/2016)

Tariffe Tari 2016

Piano Economico Fianziario (PEF) 2016

Tariffe TARI 2015

Piano Economico Finanziario (PEF) 2015

Tariffe TARI 2014

Piano Economico Finanziario (PEF) 2014