14 Dicembre 2020

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

SCADENZA VERSAMENTO A SALDO (16/12/2020)

 

Si avvisa che il 16 dicembre 2020 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) relativa all’anno 2020.

Il versamento a saldo va effettuato a conguaglio per l’intero anno, utilizzando le aliquote approvate per l’anno 2020 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 10/07/2020.

 

Tipologia immobile Aliquota %
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019) 0,60 %
Fabbricati strumentali agricoli 0,10 %
Aree Edificabili 0,76 %
Altri Fabbricati 1,06 %
Abitazioni (escluse quelle di cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze concesse in comodato (ai sensi dell’art. 1, L. n. 160/2019, comma 747, lett. c) 1,06 %

 

Per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ai sensi dell’art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019, dal versamento dell’imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

Il pagamento deve essere fatto dal soggetto passivo in proporzione alla quota ed al periodo di possesso per l’anno stesso.

L’imposta non si versa se l’importo complessivamente dovuto per l’anno è uguale o inferiore a Euro 12,00.

Il versamento dell’imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato, quando prevista, va effettuata avvalendosi del modello F24.

Il versamento dell’imposta può avvenire presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato. Il versamento dell’imposta con il modello F24 non prevede l’applicazione di commissioni.

Nel modello F24 deve essere compilata la “Sezione IMU e altri tributi locali” e nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere inserito il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (per il Comune di Bellante il codice ente è A746).

Per il versamento della prima rata va barrata la casella “Acc” (acconto), mentre per il saldo finale occorre barrare la casella “Saldo”. In caso di ravvedimento la casella da barrare sarà “Ravv.” In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta.

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando gli appositi codici sotto elencati:

 

Codice del Comune di Bellante: A746

Codici tributo:

  • 3912 – IMU – Abitazione principale solo categ. A/1, A/8, A/9 e pertinenze;
  • 3913 – IMU – Fabbricati strumentali agricoli
  • 3916 – IMU – Aree Edificabili;
  • 3918 – IMU – Altri fabbricati (comprese le abitazioni concesse in comodato);
  • 3930 – IMU – Immobili appartenenti al gruppo catastale D – Quota Comune (corrispondente al differenziale dello 0,3 per cento, ovvero alla differenza tra l’aliquota standard dello 0,76 per cento e l’aliquota comunale dell’1,06 per cento;
  • 3925 – IMU – Immobili appartenenti al gruppo catastale D – Quota Stato (da corrispondere sull’aliquota standard dello 0,76 per cento).

 

Per eventuali richieste di informazione e/o di assistenza, è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Bellante, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.bellante.te.it), chiamando telefonicamente ai numeri 08616170337 – 08616170338, oppure inviando una mail agli indirizzi: tributi@comune.bellante.te.it responsabile.tributi@comune.bellante.te.it

 

Nella home-page del sito istituzionale dell’Ente è disponibile il link per il calcolo IMU 2020 (in basso a sinistra link “Anutel-Calcolo IMU20”)

 

IMU – NOVITA’ 2020

 

Si informa che l’art. 1 – commi 738 e seguenti – della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha disciplinato ex novo l’applicazione della imposta municipale propria (IMU), in linea di continuità con il precedente regime normativo trattandosi di mera evoluzione normativa, come chiarito anche dal Ministero della Economia e delle Finanze con la circolare n. 1/DF del 18.03.2020, si segnalano le seguenti novità in essere dal 2020.

 

ELIMINAZIONE EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER ABITAZIONE POSSEDUTA DA ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE) PENSIONATI

Non è stata riproposta la equiparazione ad abitazione principale per l’abitazione posseduta da italiani residenti all’estero (AIRE) pensionati e quindi non può ritenersi più applicabile l’esenzione, divenendo l’immobile oggetto di imposta.

 

INTRODUZIONE FIGURA “GENITORE AFFIDATARIO” (in luogo dell’ex coniuge)

E’ stata prevista l’assimilazione all’abitazione principale della “casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”.

Si chiarisce quindi che la soggettività passiva dell’assegnatario opera solo se ci sono figli affidati. In caso contrario la soggettività segue i criteri ordinari; ciò significa che se l’immobile è di proprietà (in tutto o in parte) del coniuge non assegnatario, la quota del non assegnatario sarà imponibile, mentre quella dell’utilizzatore, laddove questi abbia residenza anagrafica e dimora nella casa medesima, sarà esente alla stregua di abitazione principale.

 

ABOLIZIONE DELLA TASI A FAR DATA DALL’ANNO 2020.

L’articolo 1, comma 738, della legge n. 160/2019, ha disposto l’abolizione della TASI a far tempo dall’anno 2020. Con il sopra citato provvedimento normativo è stato disposto che gli immobili già assoggettati a TASI sino al 31/12/2019, siano sottoposti ad IMU regolata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019 a partire dal 1° gennaio 2020.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU 2020 è stato fissato al 30 giugno 2021.

Limitatamente invece ai casi in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019 il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020.

 

IMU 2020 – EMERGENZA COVID-19

 

Si riportano di seguito i principali provvedimenti legislativi intervenuti nel corso dell’anno 2020 in tema di Imposta Municipale Propria collegati alla emergenza Covid- 19:

 

DECRETO RILANCIO

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 – articolo 177 “Esenzioni dall’imposta municipale propria – IMU per il settore turistico” convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata IMU per:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali (lett. a);
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (lett. b);
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi o manifestazioni (lett. b-bis aggiunta in sede di conversione).

 

DECRETO AGOSTO

Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78 “Esenzioni dall’imposta municipale propria per il settore del turismo e dello spettacolo” convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU per:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali (lett. a);
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (lett. b); con la Legge di conversione l’esenzione per le pertinenze degli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all’art. 177 del Decreto Rilancio;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi o manifestazioni (lett. c);
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (lett. d);
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (lett. e).

Per gli anni 2021 e 2022 (art. 78 comma 3) non è dovuta l’Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d).

DECRETO RISTORI (attenzione: non ancora convertito in legge)

Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 – articolo 9 “Cancellazione della seconda rata IMU” in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid- 19, per l’anno 2020 non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’Allegato 1 del suddetto decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

DECRETO RISTORI-BIS (attenzione: non ancora convertito in legge)

Decreto Legge 09 novembre 2020, n. 149 – articolo 5 “Cancellazione della seconda rata IMU” in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’anno 2020 non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’Allegato 2 del suddetto decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del Dpcm del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto.

 

DECRETO RISTORI-QUATER (attenzione: non ancora convertito in legge)

Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 – articolo 8 “Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU” le disposizioni di cui all’articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, si applicano ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.